Nuovo Regolamento de minimis dell'UE.

 

Aumento dei Limiti per gli Aiuti di Stato


La Commissione Europea ha emanato un nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831), una mossa che modifica fondamentalmente le regole relative agli aiuti di Stato di importo limitato. Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede un aumento dei limiti massimali degli aiuti che possono essere ricevuti dalle aziende.

Il nuovo regolamento ha validità fino al 31 dicembre 2030 

Obbiettivi del nuovo regolamento 

Questo regolamento ha l'obiettivo di stabilire criteri chiari per cui un sostegno economico conferito da uno Stato membro a un'impresa può considerarsi escluso dalle regole degli aiuti di Stato stabilite dai trattati europei, a condizione che non leda la libera concorrenza nel mercato unico. La Commissione ha chiarito che l'aumento del massimale è stato effettuato, tenendo conto dell'aumento dell'inflazione dal 2013 ad oggi, e dei futuri sviluppi. 

Principali caratteristiche mantenute

Restano invariate le principali caratteristiche che sono le seguenti:

Principali novità del Regolamento

Le principali novità del regolamento possono riassumersi in : 


Il concetto di "impresa unica"

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazione di collegamento che occorre verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente e lungo tutta la catena di partecipazioni:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.