Quadro normativo

L’articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Con Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali. Il decreto direttoriale 6 agosto 2024  ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica «Transizione 5.0», accessibile dal sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE), per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il decreto direttoriale 11 settembre 2024  ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024 della piattaforma informatica sul sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE)  per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione. Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

Il 16 agosto 2024 è stata Pubblicata sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Circolare Operativa “Transizione 5.0”, il cui scopo è fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

 

Legge di Bilancio 2025

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l’ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.

In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell’agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d’imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

La legge ha inoltre modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia.

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l’acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c).

Sono state inoltre introdotte due rilevanti semplificazioni procedurali:

  • per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore;
  • per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell’efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.

Le suddette modifiche trovano applicazione anche per le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge.

Come funziona la legge di Bilancio

La Misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).

Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:

  1. i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  2. spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. 

Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente

La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.

Quote d’investimento fino a 10 milioni di euro

% riduzione consumi energetici

% credito d’imposta

Struttura produttiva: 3-6%

Processo: 5-10%

35%

Struttura produttiva: 6-10%

Processo: 10-15%

40%

Struttura produttiva: oltre 10%

Processo: oltre 15%

45%

Quote d’investimento oltre 10 milioni di euro

% riduzione consumi energetici

% credito d’imposta

Struttura produttiva: 3-6%

Processo: 5-10%

5%

Struttura produttiva: 6-10%

Processo: 10-15%

10%

Struttura produttiva: oltre 10%

Processo: oltre 15%

15%

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 10 giorni dalla comunicazione delle imprese beneficiarie all’Agenzia delle entrate da parte del GSE. Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta maturato comunicato all’impresa da parte del GSE, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

 

Procedura per l’accesso all’agevolazione

La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una «Ex post», comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.

Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni

Ai sensi dell’art 15, comma 6 del decreto i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:

  1. gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  2. le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  3. gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Fasi della procedura

  1. Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €).

  1. Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e al 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
  2. A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.
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Piano Transizione 5.0 – Procedura Semplificata

Incentivi rapidi per chi sostituisce macchinari obsoleti con soluzioni efficienti e 4.0

Il Piano Transizione 5.0 introduce una procedura semplificata che consente alle imprese di accedere in modo più veloce e meno oneroso al credito d’imposta del 35% per investimenti in beni strumentali 4.0 ad alta efficienza energetica.

Questa modalità agevolativa si rivolge in particolare a chi sostituisce macchinari datati, completamente ammortizzati da almeno 24 mesi, con nuove tecnologie interconnesse e a basso impatto energetico. Il bene dismesso non deve necessariamente essere rottamato, ma non può più essere utilizzato nel ciclo produttivo.

I vantaggi della procedura semplificata

  1. Nessuna misurazione energetica sul campo: il risparmio è presunto per legge al 5% rispetto al bene sostituito.
  2. Calcolo del risparmio semplificato: è sufficiente dividere il consumo dichiarato del nuovo bene per 0,95.
  3. Accesso automatico alla soglia minima di efficienza: il risparmio del 5% è sufficiente per rientrare nei requisiti del Piano.

La certificazione energetica rimane obbligatoria, ma può essere redatta su base documentale – utilizzando dati standard, norme ISO, regolamenti UE o evidenze tecniche – evitando diagnosi energetiche complesse. È necessaria sia ex ante che ex post, a cura di professionisti abilitati (EGE, ESCo, ingegneri o periti esperti in efficienza energetica).

Caratteristiche richieste per i beni agevolabili

Il nuovo macchinario deve:

  1. Appartenere all’Allegato A della Legge 232/2016 (beni 4.0 interconnessi);
  2. Garantire un livello di efficienza conforme a standard riconosciuti (es. ISO 14955, EN 50598, IEC 60034, Regolamenti UE 2019/1781, 2019/1784);
  3. Essere accompagnato da documentazione tecnica del costruttore o da certificazioni rilasciate da enti accreditati.

Quando conviene scegliere la procedura semplificata

È una soluzione ideale per le PMI che:

  1. Sostituiscono tecnologie obsolete senza aggiungere nuovi asset produttivi;
  2. Desiderano ottenere l’incentivo senza affrontare un processo tecnico complesso;
  3. Hanno la necessità di ridurre tempi e costi dell’iter burocratico.

Il supporto di Glocal

Glocal ti accompagna in tutte le fasi:

  1. Verifica preliminare di ammissibilità dell’investimento;
  2. Redazione della documentazione e delle certificazioni energetiche;
  3. Assistenza completa nella comunicazione al GSE e nella gestione della pratica.

Contattaci per una valutazione personalizzata

Gli incentivi del Piano Transizione 5.0 rappresentano un’occasione concreta per investire in innovazione tecnologica, sostenibilità e digitalizzazione. Con Glocal, puoi affrontare con serenità anche i progetti più complessi, riducendo tempi, costi e rischi burocratici.

Transizione 5.0 in Agricoltura

Tecnologie agricole più moderne, sostenibili e incentivate

Anche il settore agricolo può accedere agli incentivi del Piano Transizione 5.0, beneficiando di un credito d’imposta fino al 45% per l’acquisto di macchinari, attrezzature e sistemi digitali 4.0 volti a migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi.

Macchine agricole con motore: quando sono agevolabili

I trattori e le macchine agricole semoventi alimentate a gasolio possono accedere all’incentivo solo in caso di sostituzione di veicoli obsoleti, secondo questi criteri:

  1. Il mezzo sostituito deve avere un motore di classe Stage I o precedente;
  2. Il nuovo mezzo deve essere omologato Stage V;
  3. Deve esserci una dismissione uno a uno del veicolo precedente.

L’acquisto di nuovi mezzi in aggiunta a quelli esistenti non rientra nell’agevolazione se alimentati a combustibile fossile.

Attrezzature agricole non motorizzate: valutazione necessaria

Anche beni agricoli senza motore, come irroratrici, seminatrici, attrezzature portate o trainate, possono essere ammessi, se:

  1. Sono beni 4.0 e risultano interconnessi secondo l’Allegato A della Legge 232/2016;
  2. Contribuiscono a un risparmio energetico complessivo del processo agricolo.

È fondamentale valutare il contesto aziendale per definire il tipo di investimento:

  1. Sostituzione di un bene esistente;
  2. Introduzione di una nuova tecnologia;
  3. Aggiunta rispetto a dotazioni già presenti.

Queste variabili influenzano sia la modalità di calcolo del risparmio, sia l’applicabilità della procedura semplificata.

La procedura semplificata in agricoltura

Se si verificano le seguenti condizioni, è possibile seguire il percorso semplificato:

  1. Sostituzione di un bene interamente ammortizzato da almeno 24 mesi;
  2. Dismissione (anche senza rottamazione) del bene precedente;
  3. Conformità del nuovo bene alle norme ISO, IEC o Regolamenti UE;

In questo caso:

  1. Il risparmio energetico del 5% può essere presunto per legge;
  2. Non è richiesta alcuna misurazione dei consumi sul campo.

Tuttavia, restano obbligatorie:

  1. La certificazione energetica ex ante da parte di un tecnico abilitato;
  2. Una perizia tecnica 4.0 che confermi l’interconnessione;
  3. La certificazione ex post al termine dell’intervento.

Glocal al fianco delle imprese agricole

Conoscere le regole specifiche del settore agricolo è essenziale per sfruttare al meglio le opportunità della Transizione 5.0. Glocal ti aiuta con:

  1. Analisi preliminari e verifica gratuita della fattibilità dell’investimento;
  2. Coordinamento con fornitori per la raccolta di documentazione tecnica e verifica degli standard richiesti;
  3. Gestione completa della pratica e trasmissione delle certificazioni al GSE.

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