Nuova legge di bilancio 2025: tutte le novità sulla Transizione 4.0
Approvata la nuova legge di bilancio per il 2025, che ha profondamente modificato e stravolto il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali 4.0.
Due sono i cambiamenti principali. Il primo è l’eliminazione dell’incentivo sui beni immateriali, il secondo è l’introduzione di un tetto di spesa per la parte residua della misura relativa ai beni strumentali materiali.
Vediamoli nel dettaglio.
1- Transizione 4.0: stop ai software
Il credito d'imposta per i beni immateriali (allegato B) si ferma al 2024 (con estensione al 30/06/2025 nel caso di acconto del 20% ed ordine accettato nel 2024), con un'aliquota pari al 15% e successivo collaudo/installazione entro il 30/06/2025.
E' stata quindi sostanzialmente abrogata l'agevolazione per il 2025.
2- Introduzione per il 2025 di un tetto di spesa, per i beni materiali, pari a 2,2 miliardi di euro
Per gli investimenti in beni materiali (allegato A) avviati e realizzati nel 2025 (e con consegna entro il 30/06/2026 per gli investimenti con ordine e acconto di almeno 20% entro il 31/12/2025) viene introdotto il limite di spesa di 2,2 miliardi di euro, che difficilmente copriranno il fabbisogno per il nuovo anno.
Ricordiamo che per questa tipologia di beni le aliquote del credito sono:
20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
Il plafond dovrebbe essere occupato in base alle comunicazioni Ex Post inviate (non basta la Ex Ante): il Ministero, ricevute le comunicazioni, trasmetterà all'Agenzia Delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e gli importi dei crediti, fino al raggiungimento di 2,2 miliardi di euro.
Esaurito il plafond, non si potrà più accedere al credito d'imposta previsto.
N.B. Dal plafond citato sono però esclusi gli investimenti per i quali, alla data di pubblicazione della legge di bilancio (il 31/12/2024) in GU, viene emesso l'ordine e pagato un acconto pari ad almeno 20% dell'importo di investimento. Rispetto ai beni immateriali, per i beni materiali la consegna dovrebbe essere prevista entro il termine ultimo del 30/06/2026.
3 - Risposta ad interpello 260/2024 dell'AdE: Si alla comunicazione ex ante tardiva
Alla luce del quadro normativo attuale, risulta che:
per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;
per investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:
a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito. A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);
b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva (comunicazione ex post).
Dalla risposta all'interpello emerge che tali disposizioni non dispongono che le comunicazioni citate siano sottoposte ad un termine perentorio a ''pena di decadenza'', con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto al credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ''fruizione'' in compensazione. La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
Per fruire del credito in argomento, basta quindi presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.
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