Piano Transizione 5.0: pubblicata la Circolare Operativa 

- 16/08/2024 - 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la tanto attesa Circolare Operativa del Piano Transizione 5.0, un documento essenziale per le imprese italiane che intendono sfruttare le agevolazioni previste per favorire la transizione digitale ed energetica. In questo articolo, esploreremo in dettaglio le disposizioni contenute nella circolare, gli investimenti ammissibili, le modalità di calcolo del risparmio energetico e le procedure da seguire per accedere ai benefici previsti.

Introduzione al Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 si inserisce nel più ampio contesto delle politiche europee di sostenibilità e digitalizzazione, in particolare all'interno della Missione 7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), legata al programma REPowerEU. Questo piano, con una dotazione finanziaria complessiva di 6,3 miliardi di euro, mira a sostenere le imprese italiane nella transizione verso l'utilizzo di energie pulite e nella riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso la concessione di crediti d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali, nonché in attività di formazione.

Il Decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha istituito formalmente il Piano Transizione 5.0, stabilendo i criteri di ammissibilità e il tetto massimo di spesa disponibile per le agevolazioni. La Circolare Operativa, pubblicata di recente, fornisce i chiarimenti tecnici necessari per l'applicazione della disciplina agevolativa, suddividendosi in 9 capitoli che coprono tutte le aree chiave del piano.

Ambito Soggettivo: chi può beneficiare del Piano?

Il Piano Transizione 5.0 è aperto a tutte le imprese residenti nel territorio italiano, comprese le stabili organizzazioni di imprese estere con sede in Italia. Non ci sono limiti in termini di forma giuridica, settore economico o dimensione aziendale. Tuttavia, sono previste alcune esclusioni, tra cui:

- Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, o altre procedure concorsuali.

- Imprese sottoposte a sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e del codice antimafia.

- Imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o che non sono in regola con i contributi previdenziali e assistenziali.

Questa ampia apertura verso tutte le imprese sottolinea l'importanza che il governo italiano attribuisce alla transizione energetica e digitale, considerandola un pilastro fondamentale per la competitività del sistema produttivo nazionale.

Ambito Oggettivo: quali investimenti sono ammissibili?

Gli investimenti ammissibili all'interno del Piano Transizione 5.0 sono quelli che favoriscono la transizione digitale ed energetica delle imprese. 

La circolare specifica tre categorie principali di investimenti:

1. Beni materiali e immateriali nuovi: sono ammissibili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa e inclusi negli allegati A e B della legge 232/2016. Questi beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e devono garantire il monitoraggio continuo dei consumi energetici, l'energia autoprodotta e autoconsumata, o introdurre meccanismi di efficienza energetica.

2. Impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili: gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, destinata all'autoconsumo, sono ammessi a condizione che siano localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o connessi alla rete elettrica tramite punti di prelievo esistenti. Non sono ammissibili gli impianti a biomasse.  

3. Attività di formazione: sono agevolabili le spese per la formazione del personale aziendale, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica. Le spese di formazione devono rispettare un limite del 10% degli investimenti effettuati in beni strumentali e non devono superare i 300.000 euro.

Ogni progetto di innovazione deve essere avviato entro il 1° gennaio 2024 e completato entro il 31 dicembre 2025. La circolare precisa che il credito d'imposta sarà calcolato solo se gli investimenti portano a una riduzione dei consumi energetici del 3% per la struttura produttiva o del 5% per il processo produttivo interessato dall'investimento.


Intensità del beneficio: come si calcola il credito d'Imposta?

Il credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0 è proporzionato all'effettivo risparmio energetico ottenuto attraverso l'investimento. L'aliquota del credito d'imposta varia in base alla percentuale di riduzione dei consumi energetici e all'ammontare degli investimenti effettuati. La circolare fornisce una tabella di riferimento per il calcolo:

- Riduzione dei consumi tra il 3% e il 6% per la struttura produttiva o tra il 5% e il 10% per il processo produttivo: 35% del credito d'imposta per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro, e 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni di euro.

- Riduzione dei consumi tra il 6% e il 10% per la struttura produttiva o tra il 10% e il 15% per il processo produttivo: 40% del credito d'imposta per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro, e 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni di euro.

- Riduzione dei consumi superiore al 10% per la struttura produttiva o superiore al 15% per il processo produttivo: 45% del credito d'imposta per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro, e 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni di euro.

È importante sottolineare che il beneficio può essere aumentato fino a un massimo di 10.000 euro per le PMI che sostengono spese per la certificazione del risparmio energetico, e fino a 5.000 euro per le spese di certificazione contabile per i soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti.

Criteri per la determinazione dei Risparmi Energetici

La determinazione dei risparmi energetici è un elemento cruciale per accedere al credito d'imposta. Il risparmio energetico viene calcolato confrontando i consumi energetici ex ante (registrati nell'esercizio precedente all'avvio del progetto) con quelli ex post, stimati a seguito dell'investimento. La circolare distingue tra diverse situazioni aziendali:

- Imprese costituite da oltre 12 mesi: se l'impresa dispone di dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente, questi dati devono essere utilizzati per il calcolo. Se non dispone di tali dati, è necessario effettuare una stima basata su analisi dei carichi energetici e dati tracciabili (es. schede tecniche, modellizzazione, analisi di mercato).

- Imprese costituite da meno di 12 mesi: se l'impresa ha meno di 12 mesi di attività, i consumi energetici ex ante devono essere riproporzionati sull'intera annualità.

- Imprese di nuova costituzione o con variazione dei prodotti/servizi: per le imprese attive da meno di sei mesi o che hanno modificato i prodotti e servizi offerti, il calcolo del risparmio energetico si basa su uno scenario controfattuale. Questo scenario prevede la comparazione con almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato negli ultimi cinque anni, e la determinazione della media dei consumi di questi beni.

Esempio Pratico: un'azienda di nuova costituzione decide di installare un nuovo impianto produttivo che include un macchinario innovativo per la produzione di tessuti. Per determinare il risparmio energetico, l'azienda deve confrontare i consumi energetici previsti del nuovo macchinario con la media dei consumi di tre macchinari alternativi disponibili sul mercato negli ultimi cinque anni. Supponendo che i tre macchinari alternativi abbiano consumi medi annui rispettivamente di 100.000 kWh, 110.000 kWh e 120.000 kWh, la media dei consumi sarà 110.000 kWh. Se il nuovo macchinario consuma 80.000 kWh, il risparmio energetico sarà di 30.000 kWh all'anno.

Requisiti per Impianti di Autoproduzione da Fonti Rinnovabili

Un aspetto rilevante del Piano Transizione 5.0 riguarda gli impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Questi impianti devono essere dimensionati in modo da coprire il fabbisogno energetico della struttura produttiva e devono essere installati sulle stesse particelle catastali dell'azienda o comunque connessi tramite punti di prelievo esistenti. La circolare specifica che è necessario determinare il fabbisogno energetico della struttura produttiva come somma dei consumi energetici dei processi produttivi e dei servizi generali.

Gli investimenti in impianti fotovoltaici, eolici e altri impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili sono ammessi se destinati all'autoconsumo. La dimensione dell'impianto deve essere adeguata alle esigenze energetiche dell'impresa, evitando sovradimensionamenti che non potrebbero essere giustificati ai fini dell'agevolazione.

Rispetto del Principio “Non Arrecare un Danno Significativo” (DNSH)

Uno dei requisiti fondamentali per accedere ai benefici del Piano Transizione 5.0 è il rispetto del principio "Non arrecare un danno significativo" (DNSH), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852. Questo principio impone che gli investimenti finanziati non devono compromettere significativamente gli obiettivi ambientali, come la mitigazione dei cambiamenti climatici, la protezione delle risorse idriche e marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e riduzione dell'inquinamento e la protezione della biodiversità.

La circolare operativa fornisce indicazioni dettagliate su come garantire il rispetto di questo principio, specificando che le imprese devono presentare una dichiarazione di conformità alle normative ambientali, corredata da una relazione tecnica che dimostri che l'investimento non avrà impatti negativi significativi sugli obiettivi ambientali.

Procedure di invio e gestione delle Comunicazioni

Le imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni del Piano Transizione 5.0 devono seguire precise procedure per l'invio e la gestione delle comunicazioni. 

La circolare specifica tre fasi principali:

1. Comunicazione Preventiva: le imprese devono inviare una comunicazione preventiva per prenotare il beneficio. Questa comunicazione deve includere la descrizione del progetto di innovazione, i beni oggetto dell'investimento e la stima dei risparmi energetici attesi.

2. Comunicazione di Avanzamento del Progetto: durante lo sviluppo del progetto, le imprese devono aggiornare il Ministero sull'avanzamento delle attività, fornendo dati sui progressi e sui consumi energetici rilevati.

3. Comunicazione di Completamento del Progetto: a conclusione del progetto, le imprese devono inviare una comunicazione di completamento, certificando i risultati ottenuti in termini di risparmio energetico e allegando la documentazione necessaria, inclusa la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente.

Vigilanza e Controlli

La circolare operativa stabilisce che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con altri enti competenti, effettuerà attività di vigilanza e controlli per verificare la corretta applicazione delle norme del Piano Transizione 5.0. Le imprese beneficiarie devono essere pronte a fornire tutta la documentazione richiesta durante le ispezioni, comprese le relazioni tecniche, i dati sui consumi energetici e le certificazioni ottenute.

In caso di violazioni o di mancato rispetto dei requisiti previsti, le agevolazioni concesse potranno essere revocate, con l'obbligo per l'impresa di restituire i benefici ricevuti.

Conclusioni: un'opportunità strategica per le Imprese

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta un'opportunità unica per le imprese italiane di accelerare la loro transizione verso modelli produttivi più sostenibili e innovativi. Le agevolazioni previste non solo supportano l'acquisizione di nuove tecnologie e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, ma incentivano anche la formazione del personale e l'adozione di processi più efficienti dal punto di vista energetico.

Glocal è a disposizione per supportare le imprese in tutte le fasi di adesione al Piano Transizione 5.0, dalla preparazione della documentazione necessaria alla gestione delle comunicazioni con il Ministero. 

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Per maggiori informazioni

Per informazioni in merito al Piano Transizione 5.0:

Circolare operativa.pdf