Obbligo di Polizza Catastrofale per le Imprese: Prorogato il termine per le PMI.
Territorio: Nazionale
Obbligo di Polizza Catastrofale per le Imprese: Prorogato il termine per le PMI.
Territorio: Nazionale
L'obbligo di Polizza catastrofale
Per proteggere le imprese italiane dai danni causati da eventi naturali catastrofici, il decreto attuativo n. 18/2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in vigore dal 14 marzo 2025, ha definito le modalità operative per l'attuazione dell'obbligo assicurativo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023).
L’obbligo riguarda le imprese che hanno iscritti a bilancio terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Il mancato adempimento potrà comportare l'esclusione da contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie di origine pubblica, comprese quelle destinate alla gestione delle emergenze legate a calamità naturali e limitato accesso al credito.
Sono esentate dall'obbligo assicurativo:
Le imprese agricole (ai sensi dell’art. 2135 c.c.), alle quali si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, relativi a eventi come alluvioni, gelo-brina e siccità;
Le imprese proprietarie di beni immobili abusivi, ossia quelli costruiti senza le necessarie autorizzazioni o su cui siano successivamente sorti abusi edilizi.
Si segnala inoltre, per le polizze catastrofali già attualmente in essere, che l’entrata in vigore del decreto decorra a partire dal primo rinnovo, o dalla prima quietanza utile di queste ultime.
DL 28 Marzo 2025: Proroga del Termine Riservata alle PMI
Il 28 marzo, il Governo ha approvato un decreto-legge che proroga l’obbligo di stipula della polizza catastrofale per le imprese.
Nello specifico, le nuove scadenze prevedono:
Per le Micro e Piccole Imprese, l’obbligo slitta al 1° gennaio 2026.
Per le medie imprese, la nuova scadenza è fissata al 1° ottobre 2025.
Per le grandi imprese, l’obbligo resta al 31 marzo, ma senza l’applicazione di sanzioni per i successivi 90 giorni.
Il premio assicurativo: proporzionalità al rischio
Per quanto riguarda i premi assicurativi, in conformità con l'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il loro importo sarà determinato in base al livello di rischio. Questo verrà calcolato tenendo conto di diversi fattori, tra cui l’ubicazione geografica del bene assicurato, la sua vulnerabilità e dati storici. Potranno essere utilizzate mappe di pericolosità e rischiosità del territorio, nonché riferimenti scientifici e modelli predittivi, laddove applicabili, per valutare l’evoluzione nel tempo della probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni.
Si considereranno, in misura proporzionale alla riduzione del rischio, anche le misure di prevenzione adottate dall’impresa, direttamente o attraverso organizzazioni collettive di cui fa parte. Tali misure dovranno essere finalizzate alla protezione dei beni aziendali da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti.
Eventi climatici catastrofali rilevanti
La polizza assicurativa deve riguardare eventi calamitosi come:
a) Alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto o mobilitazione di sedimenti ad alta densità, dai normali argini di corsi d’acqua naturali o artificiali, bacini naturali o artificiali, laghi e reti di drenaggio artificiale, a seguito di eventi atmosferici naturali. Se tali fenomeni si verificano in modo continuativo entro 72 ore dalla prima manifestazione, sono considerati parte di un unico evento.
b) Sisma: movimento improvviso e repentino della crosta terrestre causato da fattori endogeni. L’indennizzabilità del danno è riconosciuta solo se i beni assicurati si trovano in un’area identificata nei provvedimenti ufficiali delle autorità competenti e localizzata dalla Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in base all’epicentro del sisma. Le scosse registrate entro 72 ore dal primo evento dannoso sono considerate parte dello stesso episodio e i relativi danni rientrano in un unico sinistro.
c) Frana: movimento rapido di rocce, detriti o terra lungo un versante o un rilievo, causato dalla forza di gravità, inclusi smottamenti e scoscendimenti di terreno e rocce, anche se non derivanti da infiltrazioni d’acqua. Se il fenomeno prosegue entro 72 ore dalla prima manifestazione, è considerato un unico evento.
L'obbligo di polizza catastrofale non è solo una misura di tutela per le imprese, ma anche un requisito essenziale per continuare ad accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche. Non adeguarsi entro i termini previsti potrebbe comportare l’esclusione da queste opportunità e limitare l’accesso al credito, mettendo a rischio la stabilità e la crescita dell’azienda. Per evitare conseguenze negative, è fondamentale attivarsi subito, rivolgendosi a un’assicurazione specializzata o al proprio consulente di fiducia per scegliere la copertura più adeguata.
Per informazioni:
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